Anche noi avevamo parlato due anni fa della pericolosità delle discariche adiacenti a Villafranca in questo post, finalmente il comune di Villafranca si occupa della discarica Siberie facendo ricorso al TAR.
Questa volta penso che possiamo ringraziare l’amministrazione e il sindaco Faccioli, ma anche Beniamino Sandrini dal blog ViviCaselle per la segnalazione:
Comune di Villafranca di VeronaProvincia Di VeronaVERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : RICORSO AVANTI AL TAR VENETO AVVERSO DELIBERA G.R.V. N. 1251 DEL 16.07.2013 – DISCARICA SIBERIE – INCARICO AVV. NICOLA AVANZI DEL FORO DI VERONA.LA GIUNTA COMUNALEPremesso che con delibera n. 1251 del 16.07.2013, pubblicata sul BURV n. 67 del 06.08.2013, la Giunta Regionale del Veneto, prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni della Commissione Regionale V.I.A. n. 409/13, ha autorizzato, su istanza della Geonova S.p.A., la riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (intervento approvato con DGRV 996/09) in discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, nonché la deroga per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, per i primi due lotti realizzati, nonchè per i futuri lotti 3, 4, e 5 previo rispetto di determinati valori di permeabilità;Considerato che il Comune di Villafranca di Verona non è stato individuato quale Ente interessato nel predetto procedimento, e che l’avv. Avanzi con nota del 28.10.2013 ha evidenziato, per tale motivo, la censurabilità del suddetto provvedimento regionale, in quanto essendo presente sul proprio territorio l’aeroporto Valerio Catullo, la suddetta riclassificazione, comportando un prevedibile incremento di avifauna, è idonea ad accrescere i rischi per la navigazione aerea, con conseguente maggior pericolo per il territorio e la popolazione;Ritenuto, pertanto, di promuovere ricorso al TAR Veneto avverso la citata deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 1251/13, con richiesta di sospensione della stessa;Dato atto che nell’Ente non è istituito l’ufficio legale, ed è pertanto necessario incaricare un avvocato del patrocinio dell’Ente nell’instaurazione della suddetta azione giudiziale;Visto l’art. 54, comma 1, del vigente Statuto del Comune di Villafranca di Verona che attribuisce “la rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale ai seguenti organi:– Sindaco: per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi di governo e in ogni ipotesi in cui venga in questione il prestigio e il buon nome dell’ente e dei relativi organi, ed in ogni altra ipotesi in cui lo ritenga necessario nell’interesse generale dell’Ente.– Dirigente, Segretario Generale e Direttore Generale competenti per materia: per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti gestionali”;Ritenuta la competenza del Sindaco, in quanto trattasi di ricorso nell’interesse generale dell’Ente;Interpellato al riguardo l’avv. Nicola Avanzi, già patrocinatore dell’Ente nelle azioni, conclusesi positivamente, avverso la discarica da realizzarsi in loc. Caluri, il quale, con nota del 29.10.2013 ha quantificato gli oneri di difesa in € 6.980,00.-, oltre IVA, CPA e spese non imponibili quantificate in € 650,00.- (comprensive di contributo unificato e spese di trasferta), per un totale di € 9.506,22.-;Preso atto che il vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in economia prevede la possibilità di conferire incarichi ai legali senza procedura comparativa per importi inferiori ai 40.000,00.- euro;Ritenuto conforme alle esigenze di efficienza ed efficacia cui è preordinata la citata previsione regolamentare incaricare del patrocinio dell’Ente l’avv. Nicola Avanzi, con studio in Verona, via dei Mutilati n. 3, per l’onorario come sopra quantificato, ed alle condizioni dell’allegato disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;Vista la dichiarazione sostitutiva dell’11.10.2013 con cui, l’avv. Avanzi ha dichiarato di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;Considerato che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, cui non è ricompreso l’incarico di patrocinio in giudizio dell’Ente (Consiglio di Stato sent. n. 2730/12; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici determinazione 4/11, FAQ aggiornamento del 147.03.12 sez. D6);Dato atto che non sono presenti beni e servizi comparabili né in convenzioni attive Consip, né sul Mepa;Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione favorevole ed unanime;
D E L I B E R A1° di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;2° di promuovere avanti al TAR Veneto ricorso, con istanza di sospensione, avverso la deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 1251/13;