Regolamento Consiglio Comunale

Regolamento Consiglio Comunale (pdf)

Comune di Villafranca di Verona

Provincia di Verona

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina, in adempimento dello Statuto Comunale, il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

  1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Presidente.

  1. Il Presidente incarica il dirigente responsabile del servizio per il funzionamento del Consiglio di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

  2. Qualora nella Conferenza l’interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri rappresentati dai capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

  3. La presidenza decide su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente regolamento.

  4. Qualora la decisione della presidenza sia contestata, la questione viene rimessa al consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla alla Conferenza dei capi gruppo.

Art. 3

La sede delle adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

  2. Uno spazio apposito e’ riservato al pubblico ed agli organi di informazione, assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

  3. Nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell’aula riservata al consiglio. Oltre al segretario generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.

  4. Quando ricorrono particolari motivi, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e i capigruppo consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione, anche al fine di assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare nelle frazioni.

  5. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

  6. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Veneto.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 4

Convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio Comunale

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal sindaco neo-eletto, la presidenza del consiglio spetta al consigliere anziano, fino all’elezione del presidente e dei due vicepresidenti, eletti uno su designazione della maggioranza e uno della minoranza1. Il presidente e i vicepresidenti formano l’ufficio di presidenza.2

  1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale (costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

  1. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza é assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Nel caso il consigliere chiamato a presiedere l’assemblea risulti assente o rifiuti di presiederla, si procede nello stesso modo previsto nel comma precedente, chiamando i consiglieri che occupano nella graduatoria i posti via via successivi

Art. 5

Elezione e cessazione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vicepresidenti

  1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.

  2. L’elezione del Presidente é effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall’art 38 dello Statuto.

  3. Avvenuta l’elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta.

  4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente preventivamente designato dal Presidente3, ed in caso di sua assenza o impedimento, dall’altro Vice Presidente, entrambi eletti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti4.

  5. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che di entrambi i Vice – Presidenti, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere anziano, determinato ai sensi del precedente art. 4, commi 2, 3 e 4.

  6. Le candidature dei Vice Presidenti debbono essere comunicate per iscritto, prima della votazione, al Presidente del consiglio comunale, e sottoscritte sia per la minoranza che per la maggioranza dai capigruppo dei rispettivi schieramenti, o in mancanza dai consiglieri anziani ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento.

  1. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, ad eccezione del caso in cui il Gruppo consiliare sia formato da una sola persona.

  1. Il Presidente e i Vice Presidenti cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca. In tal caso vengono surrogati nella prima seduta successiva all’evento, da convocarsi entro venti giorni.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

  1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, anche nelle manifestazioni e nelle cerimonie pubbliche ufficiali, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente del consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative del consiglio comunale, garantendo l’esercizio effettivo delle sue funzioni e curando l’osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento.

3. Il presidente del consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e alle commissioni nonché sulle principali questioni inerenti l’amministrazione comunale.

4. Spetta al vicepresidente designato dal consiglio comunale la presidenza dell’assemblea in caso di revoca del presidente, fino all’elezione del nuovo presidente.

5. Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell’ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

6. A tal fine, ha facoltà di intervenire nella discussione in qualsiasi momento per mantenere l’ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale. Il presidente del consiglio curerà la verifica dei tempi degli interventi in aula.

7. Il presidente del consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie5, nonché dal presente regolamento.

8. Il presidente del consiglio può richiedere al sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell’Amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni. Ha facoltà di invitare in consiglio comunale per audizione persone estranee, qualora venga dallo stesso ritenuto utile.

9. Ai sensi dell’art.38, sesto comma, dello Statuto comunale il Presidente del consiglio può essere revocato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in caso di cattivo esercizio della funzione oppure ove sia venuto ripetutamente meno ai doveri indicati all’art.39, secondo comma, dello Statuto comunale. La proposta motivata di revoca del Presidente, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, è inviata dai consiglieri proponenti ai vicepresidenti. I vicepresidenti informano immediatamente il Presidente del consiglio e trasmettono la proposta al segretario generale che provvede all’immediato deposito nelle forme prescritte. La proposta è sottoposta al consiglio entro venti giorni.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

  1. I consiglieri eletti nella medesima lista, si costituiscono in gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

  2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

  3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e’ stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
  1. Ciascun consigliere nel corso della legislatura, può distaccarsi dal gruppo di appartenenza e confluire in un altro gruppo o costituire un nuovo gruppo.

  1. I consiglieri che, uscendo dal gruppo in cui sono stati eletti, non formano un gruppo a sè6, entrano a far parte di un gruppo misto.

Art. 8

Conferenza dei capi gruppo

  1. La conferenza dei capi gruppo é organismo consultivo del Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento delle attività consiliari.

  2. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale. In sede di conferenza le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto al terzo comma, ed il voto di ogni capo gruppo (o suo delegato) conta per il numero dei componenti il suo gruppo secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

  3. La conferenza dei capi gruppo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri rappresentati, di contingentare i tempi per la discussione e votazioni riservati ai gruppi consiliari, nei casi previsti dall’art. 37, terzo comma, dello Statuto comunale. In mancanza del raggiungimento della predetta maggioranza, la proposta di contingentamento è sottoposta al Consiglio stesso, che decide seduta stante, sentiti gli interventi, ciascuno di durata non eccedente tre minuti, di un consigliere a favore e di uno contrario alla proposta.

  1. La conferenza dei capi gruppo può, con riferimento a specifici argomenti iscritti all’ordine del giorno, concordare deroghe alle norme generali sui tempi e sulle modalità di intervento dei consiglieri, prevedendo tempi più lunghi.

  1. Le sedute della conferenza dei capi gruppo non sono pubbliche. Alle stesse possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice presidenti del Consiglio comunale.

  1. La conferenza dei capi gruppo é convocata di norma il giorno precedente alla convocazione del Consiglio Comunale ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione possono partecipare il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali su richiesta del Presidente.

  1. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da un capo gruppo.

  1. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

  1. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto sommario verbale a cura di in dipendente comunale.

  1. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capi gruppo è equiparata ad ogni effetto alle sedute delle commissioni consiliari.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 9

Entrata in carica

  1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

  2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità o l’incompatibilità di coloro per i quali sussiste una di tali condizioni, procedendo alla loro surrogazione con l’osservanza delle modalità prescritte dalla legge.

  3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 10

Dimissioni

  1. Le dimissioni dei consiglieri sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio, e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.

  2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Art. 11

Decadenza dalla carica per assenze ingiustificate

  1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui sono membri.

  2. Il consigliere regolarmente convocato che, senza giustificare l’assenza in uno dei modi indicati all’art.32, quarto comma, dello Statuto comunale, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Il Presidente, preso atto delle assenze ingiustificate, anche su circostanziata istanza di un qualunque elettore del Comune, dà avvio al procedimento mediante notifica all’interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica.

  3. La proposta di decadenza è sottoposta all’esame del Consiglio entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. La deliberazione di decadenza è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, calcolando anche il Sindaco.

  4. Copia per estratto della deliberazione è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.

Art. 12

Sospensione dalla carica – sostituzione

  1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l’elezione, una delle condizioni previste dalla normativa vigente.

  2. Il Presidente del Consiglio, avuta comunicazione del provvedimento di sospensione, dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

  3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

  4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell’ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 13

Diritto d’iniziativa

  1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del consiglio comunale.

  1. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all’ordine del giorno del consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

  1. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal/i consigliere/i proponente/i, è inviata al Presidente del consiglio, che ne informa il sindaco e ne trasmette copia al segretario generale per l’espletamento dell’istruttoria da effettuarsi entro 30 giorni qualora non sia di natura complessa. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al/i consigliere/i proponente/i che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione e’ inviata per conoscenza al Sindaco ed ai capi gruppo. Se l’istruttoria si e’ conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il/i consigliere/i proponente/i.

Art. 14

Emendamenti

  1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per scritto, di norma due giorni precedenti a quello dell’adunanza, al Segretario Generale. Ciascun consigliere, inoltre, può presentare uno o più emendamenti o proporre la modifica od il ritiro di quelli presentati, anche nel corso della seduta, fino alla chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.

  2. Per quanto concerne gli emendamenti relativi allo schema di bilancio, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dal vigente regolamento di contabilità.

  3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono comunicate per conoscenza al Presidente e al Sindaco, a cura del Segretario Comunale. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso dell’adunanza il Segretario Comunale può esprimere, purché la modifica non comporti un mutamento sostanziale dell’atto, il parere di regolarità tecnica sull’atto emendato che viene letto all’assemblea prima della votazione, sempreché non sia presente il dirigente o il funzionario responsabile del settore che ha espresso il parere sull’originaria proposta di deliberazione. La formulazione del parere di regolarità contabile, verrà espresso dal dirigente del settore finanziario o dal funzionario che lo sostituisce, se presente in aula. In ogni altro caso la proposta è rinviata alla seduta successiva.

  4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l’ordine di presentazione o secondo quell’ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

  5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta di delibera originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

  6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

  7. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.

  8. L’approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 15

Interrogazioni

  1. L’interrogazione, presentata per iscritto e firmata in originale dal/i proponente/i, consiste nella domanda rivolta al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o se l’Amministrazione abbia adottato provvedimenti su determinate questioni o comunque per ottenere informazioni sull’attività dell’Amministrazione del Comune.

  2. All’interrogazione viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla presentazione, ovvero 10 giorni, qualora l’interrogante evidenzi, motivandola, l’urgenza. Decorso tale termine, l’interrogazione che non abbia ricevuto risposta viene trattata nella seduta consiliare immediatamente successiva.

  3. Alle interrogazioni può dare risposta il Sindaco o l’assessore da lui incaricato.

  4. L’ordine di trattazione in seduta consiliare e la disciplina delle interrogazioni è contenuta nel capo V del presente regolamento, che disciplina l’ordine dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 16

Interpellanze

  1. L’interpellanza, formulata per iscritto e firmata in originale dal/i proponente/i, consiste nella richiesta rivolta al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi. L’interpellanza su richiesta può essere trasformata in mozione, e discussa e votata seduta stante previo assenso dell’assemblea.

  2. Essa deve essere depositata almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale nella quale si chiede sia trattata.

Art. 17

Mozioni

  1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione, oppure in una proposta di voto, diretta ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento e può anche consistere in un giudizio sull’azione dell’Amministrazione.

  2. Le mozioni devono essere sottoscritte dal/i consigliere/i proponente/i, e sono iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

  3. Quando l’oggetto di una mozione è iscritto all’ordine del giorno, il Presidente sottopone all’esame del consiglio anche tutte le eventuali proposte di mozione relative allo stesso oggetto che vengano presentate prima dell’inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare. La discussione avviene congiuntamente.

  4. La mozione è sottoposta all’approvazione del Consiglio, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, nei modi e forme previste per la votazione delle deliberazioni

  5. Nel corso della discussione, è consentita la presentazione, anche in forma verbale, di emendamenti alle proposte di mozione. La votazione sugli emendamenti avviene separatamente, salvo che il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, decida che la votazione debba avvenire congiuntamente.

  1. Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamenti presentati, che il primo firmatario della mozione stessa abbia dichiarato esplicitamente di accettare.

Art. 18

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi Facoltà di visione degli atti

  1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.

  2. I consiglieri comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti e i documenti conservati nell’archivio o negli altri uffici comunali.

  3. I consiglieri hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione; le copie vengono rilasciate in esenzione dei diritti di segreteria in carta libera, entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

4. Si può sospendere il rilascio delle copie quando la richiesta viene formulata in maniera generica e non individua con esattezza l’atto od il documento o si riferisce ad una serie di atti prodotti con riferimento ad un determinato arco temporale. In tal caso il Dirigente competente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta invita il Consigliere a dettagliare l’oggetto della richiesta stessa, e procedere al rilascio, con le stesse modalità indicate innanzi, dopo tale adempimento.

5. Ove il Dirigente rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all’esame dell’atto o al rilascio della copia, ne informa entro dieci giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono l’accoglimento della richiesta di accesso.

Art. 19

Richiesta di convocazione del Consiglio

  1. Il Presidente e’ tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. In tal caso, gli argomenti posti all’ordine del giorno, potranno essere ritirati o rinviati dal Presidente, anche nel corso della seduta, qualora vi sia l’approvazione dei proponenti.

  2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.

  3. Quando nella richiesta é precisato che per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l’oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze e l’adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli precedenti del presente capo.

  4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 20

Presidenza delle Commissioni Consiliari

  1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l’attribuzione della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia.

Art. 21

Gettoni di presenza

  1. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari.

  1. Tale gettone potrà essere a richiesta trasformato in indennità di funzione, purché tale trasformazione non comporti oneri finanziari aggiuntivi, rispetto alla spesa che il Comune avrebbe sostenuto per corrispondere al Consigliere il gettone sulla base delle effettive presenze.

  1. L’ammontare dell’indennità di funzione verrà fissato da una apposita delibera del Consiglio comunale. L’importo così determinato verrà ridotto proporzionalmente per ogni assenza del consigliere dai lavori dell’organo collegiale o delle commissioni consiliari. Tale riduzione, da effettuarsi con le modalità e nei tempi indicati dalla citata deliberazione consiliare, avrà luogo anche nel caso l’assenza del consigliere sia giustificata nelle forme e nei modi previsti dallo statuto.

  1. Il consigliere che opti per la trasformazione del gettone di presenza in indennità, sarà vincolato fino alla fine del proprio mandato, a mantenere tale forma di percezione, non potendo chiedere un ritorno alla corresponsione del gettone di presenza.

  1. L’ufficio che gestisce la corresponsione delle indennità e dei gettoni ai consiglieri dovrà effettuare riduzioni sulle indennità sostitutive dei gettoni di presenza qualora, in base ad una verifica effettuata a consuntivo, tali indennità comportino per l’Ente un maggior onere finanziario, come definito nel comma 1.

Capo III

DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 22

Partecipazione alle adunanze

  1. Il consigliere comunale e’ tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

  2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente e il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art.23

Segreto

1. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 24

Astensione obbligatoria

  1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti o affini fino al quarto grado.

  2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

  3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente ed il Segretario comunale che da’ atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.

  4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti e affini fino al 4° grado.

Art. 25

Situazione patrimoniale

  1. Ogni consigliere comunale è tenuto a rendere nota la situazione patrimoniale, di reddito e le partecipazioni finanziarie personali. L’apposita documentazione deve essere depositata entro il 30 novembre di ogni anno presso l’ufficio del Segretario Generale, anche mediante presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.

  1. Le notizie di cui al punto precedente vengono rese pubbliche mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, all’albo pretorio a cura del Segretario Generale di apposito avviso dell’avvenuto deposito della documentazione ricevuta, e con evidenziati i nominativi dei consiglieri che non hanno presentato documentazione o hanno presentato documentazione incompleta7.

  1. Ai consiglieri che non ottemperano all’obbligo di cui al presente articolo è inibita la possibilità di rappresentare il Comune in occasioni di manifestazioni ufficiali.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 26

Avviso di convocazione

  1. La convocazione del Consiglio comunale é effettuata dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

  1. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando e’ previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

  1. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d’urgenza.

  2. Il Consiglio comunale é normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

  3. Il Consiglio é convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.

  4. Nell’avviso deve essere precisato se l’adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell’avviso é indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.

  5. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente.

Art. 27

Ordine del giorno

  1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l’ordine del giorno.

  2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

  3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

  4. La richiesta di convocazione da parte dei soggetti sopra indicati viene trasmessa in forma scritta al presidente, munita delle proposte di deliberazione, corredate dai pareri espressi da parte dei dirigenti e degli atti istruttori necessari.

  5. Qualora l’organo di revisione economico-finanziaria riscontri gravi irregolarità nella gestione, provvederà a predisporre apposito referto.

  6. Il referto dell’organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione é iscritto dal Presidente all’inizio dell’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d’urgenza.

  7. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.

  8. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

  1. L’ordine del giorno é inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 28

Avviso di convocazione – consegna – modalità

  1. L’avviso di convocazione del Consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, di norma a mezzo di un messo comunale. Può essere, altresì, consegnato mediante telegramma o raccomandata oppure mediante consegna nelle mani dell’interessato o di chi è presente nel domicilio del consigliere che sottoscrive per ricevuta. Può essere altresì inviato a mezzo fax solo laddove lo stesso è ubicato presso il domicilio del consigliere. Su richiesta dei consiglieri l’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo posta elettronica.

  2. Il messo rimette alla Segreteria Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa é stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.

  3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

  4. Fino a quando non é effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 29

Avviso di convocazione – consegna – termini

  1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

  2. Dal computo del termine di cui al precedente comma sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

  3. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

  4. Per le adunanze di seconda convocazione, qualora non fissate nell’ordine del giorno, l’avviso deve essere consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello nel quale e’ indetta la riunione. Se la data della seconda convocazione è comunicata nel corso della prima seduta, la comunicazione vale come notifica ai presenti.

  5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.

  6. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art. 30

Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

  1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie é pubblicato all’albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione, da computarsi nel modo indicato nell’art. 29, comma 2.

  2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all’albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

  3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, una copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze viene inviata, a cura dell’Ufficio competente, assicurandone il tempestivo recapito:

– al collegio dei revisori dei conti;

– al difensore civico;

– alle consulte previste dallo statuto, qualora lo richiedano;

– agli organi d’informazione – stampa e radiotelevisione – che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune, qualora lo richiedano.

  1. Il Presidente, deve disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti che saranno trattati.

Art. 31

Deposito degli atti

  1. Ai fini della presa visione da parte dei Consiglieri ed eventuale rilascio di copia, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, costituiti dalle proposte di deliberazione, corredate dei relativi atti istruttori, devono essere depositati presso la Segreteria Generale, almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio comunale.

  2. La consultazione degli atti avviene durante l’orario di apertura dell’ufficio segreteria.

  3. Viene fatta salva agli uffici proponenti la facoltà di apportare modifiche alle proposte di deliberazione già consegnate nel corso della conferenza dei capigruppo, purché non comportanti mutamenti sostanziali degli atti. All’inizio della riunione del consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

  4. Le proposte relative alla modifica dello statuto, munite dei prescritti pareri, già sottoscritti, devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame.

  5. Nel caso venga constatato il mancato rispetto del termine di deposito della proposta di deliberazione, questa verrà rinviata alla seduta successiva, salvo il caso in cui rivesta carattere d’urgenza.

  6. La proposta di bilancio, i relativi allegati e la relazione previsionale e programmatica vengono depositati nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità. Entro lo stesso termine la documentazione viene trasmessa ai capigruppo ed ai componenti della commissione consiliare competente.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art 32

Adunanze di prima convocazione

  1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti assegnati al Comune.

  2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.

  3. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.

  4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al presidente e al segretario comunale. Il segretario, nel corso dell’adunanza, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei consiglieri é inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti é tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

Art. 33

Adunanze di seconda convocazione

  1. In caso di mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alla seduta di prima convocazione, si fa luogo ad una nuova adunanza. Tale seconda adunanza dovrà essere tenuta in giorno diverso rispetto a quella di prima convocazione e dovrà avere ad oggetto gli stessi argomenti iscritti all’ordine del giorno della prima.

  2. L’adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

  3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

  4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti, a meno che la loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi: la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la partecipazione a società di capitali; a disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale; il rendiconto della gestione; i regolamenti; l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; i piani urbanistici, i piani territoriali ed i piani di recupero; la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, se non previsti in atti fondamentali precedenti, l’esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei revisori dei conti.

  5. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell’art. 29.

  6. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente e’ tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

  7. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

  8. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la meta’ dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che la loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

  9. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell’adunanza.

  10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

Art. 34

Partecipazione degli assessori

  1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dal Consiglio, senza diritto di voto.

  2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non é computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

Art. 35

Adunanze pubbliche

  1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’art. 36.

  2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 36

Adunanze segrete

  1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che possano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

  2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

  3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni che possano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.

  4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario ed il responsabile dell’ufficio di segreteria, vincolati al segreto d’ufficio.

  1. Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.37

Partecipazione alle adunanze

  1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati, stabiliti dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei capi gruppo, nel rispetto delle consuetudini.
  2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all’inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione.
  3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

  4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Solo il Presidente può richiamarlo a concludere l’esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all’argomento in discussione.
  5. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 38

Comportamento dei consiglieri

  1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

  2. Tale diritto é esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non é consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.

  3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

  4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione. Se il consigliere persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i componenti della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al consiglio l’espulsione del consigliere dai lavori dell’assemblea.

  5. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, senza ulteriore discussione decide a maggioranza assoluta mediante votazione palese.

Art. 39

Comportamento del pubblico

  1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

  2. Non e’ consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

  3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei vigili urbani. A tal fine un vigile è sempre di servizio presso la sala dove si stanno svolgendo le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

  4. La forza pubblica può entrare nell’aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

  5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.

  6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 40

Consiglieri scrutatori

  1. All’inizio di ciascuna seduta, effettuato l’appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

  2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

  3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 41

Comunicazioni – interrogazioni – interpellanze – richieste scritte

  1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

  1. La trattazione delle interpellanze ed interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 11.

  2. L’esame delle interpellanze ed interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interpellanza, questa sarà rimandata all’adunanza successiva.

  3. L’interpellanza è letta al Consiglio dal Presidente o direttamente dall’interpellante. Quando l’interpellanza o l’interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa la lettura il Presidente dà risposta all’interpellante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare direttamente risposta alla interpellanza o a demandare all’Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere contenuta complessivamente di norma nel tempo di dieci minuti.

  4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interpellante od interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell’Assessore.

  5. Nel caso che l’interpellanza o l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

  6. Qualora l’interpellanza o l’interrogazione sia presentata da più gruppi consiliari, il diritto di replica spetta ad un rappresentante di ciascun gruppo proponente, entro il termine complessivo di norma di cinque minuti.

  1. Le interpellanze o le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

  2. L’interpellanza o l’interrogazione può essere presentata anche durante l’adunanza, rimettendo copia del testo al Presidente, che, se ne riscontra il carattere di urgenza, ne dà lettura diretta al Consiglio dopo la trattazione delle interpellanze presentate nei termini ordinari. Il Sindaco o l’Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all’interpellante o all’interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interpellante o interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all’adunanza.

  3. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’invito di convocazione, il Presidente fa concludere la discussione dell’interpellanza o l’interrogazione che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

  4. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, l’assestamento del bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, il Presidente valuterà l’opportunità di inserire nell’ordine del giorno la trattazione di interpellanze o le interrogazioni, tenendo conto della consistenza degli argomenti trattati.

Art. 42

Ordine di trattazione degli argomenti

  1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

  2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta.

  1. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

  2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 43

Discussione – norme generali
  1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all’ordine del giorno è lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri, sono i proponenti.

  2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

  3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del relatore.

  4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

  5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

  6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

  7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l’argomento e’ stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

  8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

  9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o prima che si proceda all’esame dell’argomento.

Art. 44

Questione pregiudiziale o sospensiva

  1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

  2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

  3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 45

Fatto personale

  1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

  2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

  3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Capo VI

INIZIATIVE DA PARTE DEI CITTADINI

Art.46

Istanze, petizioni e proposte

        1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono presentare al Sindaco, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale, istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

        1. Conclusa l’istruttoria sulle iniziative di cui al comma precedente, il Sindaco ne dà puntuale informazione al Consiglio Comunale, in sede di comunicazioni.

        1. Qualora tali istanze, petizioni o proposte riguardino materie di competenza del Consiglio Comunale, il Sindaco dispone che il competente ufficio comunale effettui la necessaria istruttoria e formuli una proposta deliberativa da sottoporre all’esame di tale organo. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi nella prima seduta utile dopo il compimento dell’istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art.47

Domande di attualità su questioni di rilevante interesse

1. Qualunque cittadino residente può, ai sensi dell’art.21, quinto comma, dello Statuto comunale, presentare al Consiglio Comunale richieste di informazioni su materie e questioni attuali e di rilevante interesse per la comunità locale.

2. Le domande devono essere formulate per iscritto e vanno consegnate al Presidente del Consiglio comunale, il quale sottopone le stesse alle valutazioni della conferenza dei capi gruppo che decide, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri rappresentati, ai fini della loro ammissibilità, e quindi le trasmette al Sindaco per la relativa istruttoria.

  1. Il Presidente del Consiglio iscrive le stesse, periodicamente e comunque con cadenza temporale non inferiore a tre mesi, sotto un unico oggetto, all’ordine del giorno delle sedute consiliari, per la trattazione di norma in apertura di seduta e per la durata prestabilita dalla conferenza dei capi gruppo.

  1. Dell’avvenuta convocazione del Consiglio Comunale per la risposta in seduta pubblica alle domande di cui innanzi, viene data tempestiva comunicazione ai cittadini che le hanno presentate.

  1. Il Sindaco o l’assessore competente rispondono alla domanda, anche qualora non sia presente in aula il richiedente.

  1. Durante la trattazione dell’argomento, non è ammesso alcun intervento da parte dei consiglieri comunali.

  1. La trattazione delle domande è effettuata nell’ordine cronologico della presentazione, e la stessa deve risultare dal verbale dell’adunanza.

Capo VII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 48

La partecipazione del Segretario all’adunanza

  1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione.

Art. 49

Il verbale dell’adunanza – redazione e firma

  1. Il verbale delle adunanze é l’atto pubblico che condensa, formalizza e documenta la volontà espressa dall’organo collegiale su ogni singola deliberazione nel corso della seduta. Esso attesta, altresì, tutto quanto di significativo e rilevante avviene nel corso della seduta, comprese le dichiarazioni rese dai consiglieri sulle singole proposte di delibera e in merito a mozioni, interpellanze e quant’altro.

  2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.

  3. Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e’ avvenuta a scrutinio segreto.

  4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, facendo pervenire il relativo testo al Segretario, oppure secondo quanto risulta dalla registrazione della seduta.

  5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

  6. Il verbale della seduta segreta e’ redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

  7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

  8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario comunale.

Art.50

Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale dell’adunanza

  1. Il verbale dell’adunanza viene depositato a disposizione dei Consiglieri sette giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

  1. Di norma all’inizio della riunione il Presidente chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Eventuali richieste di rettifica devono essere formulate per iscritto. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.

  1. Nel formulare eventuali proposte di rettifica non è in alcun modo ammessa la riapertura della discussione sugli oggetti trattati. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione palese la proposta di rettifica.

  1. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l’indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

  1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio Comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario Generale.

Art. 51

Registrazioni processi verbali
  1. I processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono automaticamente registrati mediante adeguato impianto di registrazione con audiocassette con pista magnetica, che costituiranno il fedele resoconto delle sedute stesse.

  2. Le audiocassette saranno depositate nell’archivio comunale. Trascorso un anno dal deposito, le cassette potranno essere cancellate e riutilizzate per altre sedute.

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 52

Forma e contenuti

  1. Gli estratti del processo verbale delle adunanze consiliari sono atti che sostanziano le deliberazioni dell’organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono: l’intestazione; l’oggetto; la data, il luogo e l’ora di inizio della seduta; l’elenco dei consiglieri presenti; il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori; il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio; i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni; il preambolo con il richiamo ai pareri resi sulla proposta; la motivazione; le eventuali dichiarazioni di voto e la votazione; il dispositivo; gli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali; gli eventuali adempimenti volti a dare immediata efficacia alla decisione; la firma del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale.

  1. Ogni consigliere può richiedere che il proprio intervento afferente un determinato oggetto o proposta venga inserito nel testo della deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 53

Modalità generali

  1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali é effettuata, normalmente, in forma palese.

  2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 54 e 55.

  3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

  4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o i regolamenti, dispongano diversamente.

  5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

  6. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:

    1. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

    2. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per punti, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell’atto deliberativo;

    3. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti in conformità all’art.14 vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

  7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

  8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

      1. per i regolamenti il Presidente pone in discussione e votazione, articolo per articolo, gli emendamenti presentati nell’ordine previsto dal comma 5 dell’art.14 il testo definitivo del regolamento viene poi posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

      2. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali modifiche.

  9. Quando e’ iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 54

Votazioni in forma palese

  1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

  2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

  1. Controllato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori e con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

  2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

  3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l’espressione del voto o l’astensione.

Art. 55

Votazione per appello nominale
  1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e’ prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

  2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “si”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.

  3. Il Segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e’ riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e con la collaborazione del Segretario stesso.

  4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e’ annotato a verbale.

Art. 56

Votazioni segrete

  1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.

  2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

  1. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.

  2. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

  3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

  4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

  5. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e la collaborazione del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

  6. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

  7. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

  8. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e la collaborazione del segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

  9. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

  10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

  11. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 57

Esito delle votazioni

  1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti é dispari, la maggioranza assoluta é data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

  2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

  1. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione e rimangono nell’emiciclo consiliare ovvero non esprimono alcun voto vanno computati negli astenuti dal voto di cui al precedente comma 2.

  2. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

  3. In caso di parità di voti la proposta non é approvata.

  4. Una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

  5. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.

  6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

TITOLO V

Autonomia del Consiglio – Ufficio di Presidenza (servizi consiliari)

Capo I

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

Art. 58

Servizio per il funzionamento del consiglio

  1. E’ istituito il “servizio per il funzionamento del Consiglio”, preposto ad assicurare l’autonomia funzionale, organizzativa e contabile del consiglio.

  1. Il servizio per il funzionamento del Consiglio è diretto dal dirigente appositamente incaricato.

  1. Il dirigente incaricato assegna il citato servizio ad uno dei responsabili di unità del proprio settore, il quale è coadiuvato dal personale appartenente a tale unità.

  1. La dotazione organica del Comune deve prevedere risorse di personale sufficienti per poter istituire l’ufficio di Presidenza, con il compito di supportare e collaborare con il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle sue funzioni.

  1. L’Ufficio di Presidenza dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

  1. Qualora il personale dell’ufficio di presidenza non operi esclusivamente per questo ufficio ma svolga anche altre attività istituzionali, dovranno essere preventivamente stabilite le modalità, i tempi e le condizioni nel rispetto delle quali detto personale potrà essere utilizzato ed impiegato per le attività e le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio rispetto a quelle che riguardano i restanti compiti d’ufficio ad esso assegnati. La determinazione delle modalità, dei tempi e delle condizioni, appena indicati, ha lo scopo di garantire la massima chiarezza e certezza dei limiti entro i quali detto personale deve considerarsi a disposizione del Presidente o, viceversa, del dirigente dell’area in cui opera.

Art. 59

Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

  1. Il servizio per il funzionamento del consiglio gestisce, nel rispetto della normativa vigente e del PEG tutte le risorse relative al Consiglio, ed in particolare provvede:

    1. alla liquidazione dell’indennità del Presidente del Consiglio;

    2. alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;

    3. all’istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;

    4. alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite dei consiglieri, del Presidente del Consiglio e dei Capi Gruppo Consiliari;

    5. alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei consiglieri;

    6. al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria (ovverosia caratterizzata da una convocazione formale o da esigenze oggettivamente riscontrabili) presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie;

    7. all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;

    8. alla liquidazione di ogni ulteriore spesa per il funzionamento del Consiglio comunale prevista nell’apposito prospetto inserito nel piano esecutivo di gestione.

  1. Alla materiale gestione delle risorse è preposto il responsabile del Servizio, il quale cura l’istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l’andamento delle spese ed acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l’ottimale gestione.

  1. I provvedimenti sono sottoscritti dal Dirigente responsabile del servizio.

  1. Il responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio e al Dirigente responsabile del servizio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modifiche al piano esecutivo di gestione o al Bilancio.

Art. 60

Funzioni del Presidente del Consiglio per garantire l’autonomia del Consiglio

  1. Il Presidente emana le direttive necessarie all’attuazione o alla redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio e per garantire la sua piena autonomia, funzionale, organizzativa e contabile, utilizzando la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari quale organo di consultazione e supporto a tale scopo.

  1. Il presidente del Consiglio autorizza i consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune in missione. La successiva liquidazione è sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio o dal funzionario dallo stesso incaricato.

  1. Il Presidente del Consiglio può, a sua volta, recarsi in missione senza alcuna autorizzazione preventiva, ed ha diritto al rimborso spese e all’indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata dalla documentazione delle spese.

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 61

Commissioni permanenti

  1. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Comunale, di Commissioni consiliari permanenti per materia o speciali, nominandone i componenti tra i consiglieri e determinandone le competenze.8

  1. Le commissioni consiliari hanno funzioni consultive sulle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale inerenti alle materie di relativa competenza che riguardano regolamenti e atti di indirizzo e di programmazione. Le relazioni delle commissioni consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale, quando nessun consigliere comunale chieda la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni

  1. I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

  1. La commissione dovrà esprimere il parere entro sette giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio. Se oltre detto termine la commissione non si pronuncia, la proposta di deliberazione può andare in Consiglio prescindendo dal parere.

  1. Qualora la Commissione sia incaricata di esaminare i regolamenti in sede redigente, il termine per la conclusione dei suoi lavori è fissato dalla deliberazione consiliare che conferisce l’incarico.

Art.62

Composizione

1. La Commissione è costituita da:

  1. un consigliere Presidente, nominato all’interno dei componenti della commissione nella prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio;

  2. un numero di componenti che deve rispettare il criterio di proporzionalità.

  1. Il criterio di proporzionalità deve garantire ai vari gruppi una presenza proporzionale alla loro consistenza in Consiglio comunale.

  1. Ogni consigliere può far parte di più commissioni

  1. La deliberazione di nomina delle commissioni, stabilisce il numero massimo dei componenti.

  1. La designazione avviene per esternazione verbale da parte del capogruppo consiliare di appartenenza. Il Consiglio Comunale, preso atto delle rispettive designazioni da parte dei Capi gruppo, nomina e costituisce con votazione palese unica ciascuna commissione consiliare.

  1. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione con propria delibera.

  1. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo.

  1. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio

  1. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle sedute delle commissioni relativamente alle materie di loro competenza

Art.63

Funzionamento

  1. Le riunioni delle Commissioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti, computandosi tra gli stessi anche il Presidente. Se il numero dei componenti è dispari, deve essere presente almeno la metà più uno.

  1. Il Presidente della commissione ha diritto di votare e riferisce al Consiglio le risultanze dei lavori.

  1. Il Sindaco e/o l’assessore competente non vengono computati ai fini della validità delle sedute e non partecipano alla votazione

4. Le commissioni esprimono i pareri sulle proposte di loro competenza con votazione per alzata di mano

5. Le decisioni della Commissione sono valide allorché adottate dalla maggioranza dei presenti.

  1. Gli astenuti si computano ai fini del rispetto del numero legale, ma non si computano tra i votanti.

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, per il funzionamento e per le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari si applicano le restanti disposizioni del presente regolamento.

Art.64

Convocazione, segreteria, ecc.

  1. Il Presidente del Consiglio comunale, al fine di consentire la convocazione delle commissioni consiliari, assegna a ciascun Presidente di commissione le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relativi alle materie di specifica competenza.

  1. In ogni seduta delle commissioni sarà presente un Segretario nella persona di un dipendente incaricato dal dirigente responsabile del settore competente nella materia sulla quale la commissione è chiamata ad esprimersi. Il Segretario curerà la redazione dei verbali della Commissione, nonché tutte le necessarie incombenze afferenti al funzionamento della Commissione ed alle pratiche relative.

  1. Nessun maggior compenso spetterà al dipendente incaricato semprechè l’incarico si svolga in orario di servizio. Diversamente sarà attribuito il compenso per lavoro straordinario spettante nei limiti fissati dalla vigente normativa.

  1. Per ogni necessità amministrativa ed organizzativa, le Commissioni fanno riferimento all’ufficio competente per materia del Comune.

  1. A richiesta del Presidente o dei componenti delle Commissioni possono essere invitati alle sedute il Sindaco gli Assessori, il Segretario Generale, o altri funzionari del Comune per chiarimenti sugli argomenti da trattare.

  1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.9

Capo II

COMMISSIONI TEMPORANEE E D’INDAGINE

Art. 65

Commissioni consiliari temporanee10

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari temporanee per studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad argomenti di cui il Consiglio necessita particolare conoscenza.

  2. Il numero dei componenti, la presidenza e la durata temporale della Commissione vengono decise dal Consiglio nel rispetto del criterio di proporzionalità.

  3. La riunione della commissione è valida qualora sia presente la metà più uno dei componenti assegnati.

  4. I pareri o le proposte delle commissioni si intendono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui alcuni dei componenti della commissione dissentano da tali pareri o proposte, possono presentare al Consiglio una relazione di minoranza.

  5. Per le convocazioni, verbalizzazioni, modalità di voto, ecc, si applicano gli articoli precedenti.

Art. 66

Commissioni d’indagine11

  1. Su proposta del Sindaco, o del Presidente del Consiglio Comunale, o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni d’indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

  2. La commissione d’indagine è composta di tre consiglieri, di cui uno designato dalle minoranze consiliari con funzioni di Presidente.

  3. La deliberazione di costituzione della commissione d’indagine indica l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

  1. La commissione ha tutti i poteri per espletare l’incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta o allo stesso connessi.

  1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni, non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

  1. La redazione dei verbali della Commissione che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale assegnato, su proposta del Presidente della stessa Commissione.

  1. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Nel caso in cui alcuni dei componenti della commissione dissentano dai risultati delle indagini eseguite, possono presentare al Consiglio una relazione di minoranza. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, diversamente, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.

  1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.

TITOLO VII

CONSULTE PERMANENTI

Capo I

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CONSULTE

Art. 67

Ambito operativo

  1. Ai sensi dell’art.43 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti consulte permanenti:

a) Consulta permanente socio-assistenziale

b) ” ” ambiente e territorio

c) ” ” economia e lavoro

d) ” ” sport e tempo libero

e) ” ” pari opportunità

f) ” ” politiche giovanili

g) ” ” lavori pubblici

h) ” ” diverse abilità

i) ” ” famiglia

Art. 68

Funzioni

  1. Le consulte permanenti sono organismi consultivi, di partecipazione e confronto tra le forze politiche, sociali, culturali e sportive della città ed esprimono pareri sulle iniziative dell’Amministrazione Comunale in ordine all’attività inerente le materie per le quali sono costituite.

  1. In particolare le consulte permanenti, ognuno per la materia di competenza, dovranno:

    1. esprimere il parere sulle proposte di competenza del Consiglio Comunale avente contenuto di carattere generale e programmatico, nonché tutte le volte che il predetto organo lo richiede;

    2. proporre all’Amministrazione Comunale iniziative rivolte ad una migliore organizzazione ed utilizzazione dei servizi socio-assistenziali, culturali, sportivi e del tempo libero; dell’economia e del lavoro, delle pari opportunità e della famiglia, delle problematiche giovanili, dell’ambiente e del territorio e dei lavori pubblici;

    3. promuovere studi e ricerche di interesse generale;

    4. esprimere pareri in ordine ai programmi annuali di intervento, predisposti dalla Giunta e da sottoporre al Consiglio Comunale, nonché sulla conseguente spesa necessaria per il raggiungimento delle finalità e scopi previsti dai programmi stessi.

Art.69

Composizione

1. Ogni consulta sarà composta dai seguenti membri:

    1. Assessore competente per materia o suo delegato che la presiede;

    2. n. 10 rappresentanti designati e nominati da gruppi, associazioni e categorie interessati per settore, iscritti all’Albo comunale di cui all’art. 10 dello Statuto Comunale, nonché dai sindacati;

    3. n. 9 rappresentanti, di cui n. 5 per la maggioranza e n. 4 per le minoranze, nominati dal Consiglio stesso su designazione dei Capi Gruppo Consiliari.

Art. 70

Designazione e nomina

1. Per la designazione e nomina dei membri rappresentanti dei vari gruppi, associazioni e categorie interessate, queste rappresentati dai rispettivi Presidenti o loro delegati, su convocazione dell’Assessore competente per materia, dovranno riunirsi per eleggere, in seduta comune, i rappresentanti da nominare nell’ambito della consulta permanente.

Art. 71

Segretario

  1. Ogni consulta permanente avrà un Segretario designato dal dirigente competente, da scegliersi tra i dipendenti del Comune. Questi redigerà i verbali delle consulte e assisterà il predetto organismo nei compiti derivanti dalle attribuzioni affidate.

  1. Nessun maggior compenso spetterà al dipendente incaricato sempreché l’incarico si svolga in orario di servizio. Diversamente sarà attribuito il compenso per lavoro straordinario spettante nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Art. 72

Riunione e convocazione

  1. Le riunioni sono aperte al pubblico e si terranno di norma presso la sala delle adunanze consiliari. Appositi avvisi pubblicizzeranno la data delle sedute.

  1. Le Consulte dovranno riunirsi almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente e potranno convocarsi anche su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti

Art. 73

Sedute

  1. Le Consulte adottano le proprie decisioni a maggioranza semplice a condizione che sia presente la metà più uno dei suoi membri. Trascorsa un’ora dalla 1° convocazione, la seduta potrà tenersi sempre nello stesso giorno, in 2° convocazione purché sia almeno presente 1/3 dei componenti della consulta.

Art. 74

Durata in carica

  1. Le Consulte rimangono in carica quanto il Consiglio Comunale e ne seguono le sorti di questo. I membri delle stesse potranno venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

Art. 75

Gratuità della partecipazione

  1. La partecipazione di tutti i componenti alle Consulte è volontaria e gratuita

Art. 76

Oneri per il funzionamento delle consulte

  1. Per ogni necessità amministrativa ed organizzativa, le Consulte faranno riferimento all’Ufficio competente per materia del Comune.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.77

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione dell’art.5, primo comma, ed art.6, sesto comma, dello Statuto Comunale, ai fini della nomina del secondo Vice Presidente del Consiglio, si provvederà a detto adempimento nel corso della prima seduta consiliare convocata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 78

Entrata in vigore – diffusione

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

  2. Dopo l’entrata in vigore il regolamento resterà pubblicato all’albo comunale per trenta giorni.

  3. Copia del presente regolamento e’ inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

  4. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

  5. Copia del regolamento e’ inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.

  6. Il Sindaco dispone l’invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico.

  7. Il Segretario comunale dispone l’invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

1 Art.29, comma 2, lett.b), dello statuto

2 Art.34, comma 5, dello statuto

3 art.38, comma2, dello statuto

4 art.38, comma 1, dello statuto

5 art.39, comma 1, dello statuto

6 art.40, comma 2, dello statuto

7 art.32, comma 11, dello statuto

8 art.42 dello statuto

9 art.42, comma 3, dello statuto

10 art.42, comma 1, dello statuto

11 art.41 dello statuto

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