Statuto Comune di Villafranca

STATUTO DEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

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INDICE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi dell’azione comunale pag.5
Art. 2 – Attuazione del principio di sussidiarietà
nell’ambito del Comune ” 7
Art. 3 – Elementi costitutivi del Comune ” 7
Art. 4 – Metodo di governo ” 7
Art. 5 – Statuto Comunale ” 8
Art. 6 – Regolamenti ” 8
Art. 7 – Albo Pretorio ” 9

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Principio di partecipazione popolare ” 10
Art. 9 – Accesso agli atti amministrativi e alle
informazioni in possesso del Comune ” 10
Art. 10 – Diritto all’informazione ed all’accesso ” 11
Art. 11 – Ufficio per le relazioni con il pubblico ” 11
Art. 12 – Valorizzazione del libero associazionismo ” 11
Art. 13 – Consultazione della popolazione del Comune ” 12
Art. 14 – Referendum consultivo ” 13
Art. 15 – Referendum propositivo ” 13
Art. 16 – Ulteriore disciplina del referendum ” 13
Art. 17 – Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale ” 14
Art. 18 – Rete telematica ” 14
Art. 19 – Organismi di partecipazione ” 14
Art. 20 – Istituzione consigli di quartiere e di frazione 15
Art. 21 – Istanze, petizioni e proposte di soggetti o
singoli o associati ” 15
Art. 22 – Difensore civico ” 15
Art. 23 – Modalità di esercizio delle funzioni del
Difensore Civico ” 16
Art. 24 – Organizzazione dell’ufficio del Difensore Civico 16
Art. 25 – Ambito di attività del Difensore Civico ” 17

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 26 – Organi ” 18

IL CONSIGLIO

Art. 27 – Elezione, composizione e durata ” 18
Art. 28 – Funzioni del Consiglio Comunale ” 18
Art. 29 – Lavori del Consiglio ” 19
Art. 30 – Linee programmatiche dell’azione di governo
dell’Ente ” 19
Art. 31 – Diritti e poteri dei consiglieri ” 20
Art. 32 – Doveri dei consiglieri comunali ” 20
Art. 33 – Prerogative delle minoranze consiliari ” 21
Art. 34 – Funzionamento del Consiglio ” 21
Art. 35 – Adunanze del Consiglio ” 22
Art. 36 – Voto palese e segreto ” 23
Art. 37 – Svolgimento dei lavori consiliari ” 23
Art. 38 – Presidente e Vice Presidente ” 23
Art. 39 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio ” 24
Art. 40 – Gruppi consiliari – capigruppo ” 24
Art. 41 – Commissioni di indagine ” 24
Art. 42 – Commissioni consiliari ” 25
Art. 43 – Consulte ” 25
Art. 44 – Nomina dei rappresentanti del Consiglio ” 25

LA GIUNTA

Art. 45 – Composizione della Giunta ” 26
Art. 46 – Competenze della Giunta ” 26
Art. 47 – Funzionamento ” 26
Art. 48 – Dimissioni e decadenza ” 27
Art. 49 – Mozione di sfiducia ” 27
Art. 50 – Assessori ” 28
Art. 51 – Attribuzioni degli assessori –
deleghe ed incarichi ” 28
Art. 52 – Revoca degli assessori ” 29

IL SINDACO

Art. 53 – Il Sindaco ” 29
Art. 54 – Attribuzioni ” 29
Art. 55 – Vice Sindaco ” 30
Art. 56 – Cessazione dalla carica di Sindaco ” 30

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57 – Esimenti alle cause di ineleggibilità ed
Incompatibilità ed obblighi di astensione ” 31
Art. 58 – Nomine ” 31
Art. 59 – Rappresentanza giudiziale e stragiudiziale ” 32

TITOLO IV – L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E SERVIZI

Art. 60 – Principi e criteri direttivi ” 33
Art. 61 – Segretario Generale ” 33
Art. 62 – Direttore Generale ” 33
Art. 63 – Il Vice Segretario Generale ” 34
Art. 64 – La Dirigenza ” 34
Art. 65 – Incarichi dirigenziali ” 35
Art. 66 – Conferenza dei Dirigenti ” 36
Art. 67 – Presidenza dei concorsi per l’assunzione
dei Dirigenti ” 36
Art. 68 – Organizzazione degli uffici e del personale ” 36
Art. 69 – Organizzazione del lavoro ” 36
Art. 70 – Copertura assicurativa e incentivi ” 37

TITOLO V – ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

Art. 71 – Principi generali ” 38
Art. 72 – Servizi pubblici a rilevanza economica ” 38
Art. 73 – Servizi pubblici privi di rilevanza economica ” 38
Art. 74 – Contratto di servizio ” 39

FORME DI GESTIONE

Art. 75 – Istituzione ” 39
Art. 76 – Azienda speciale ” 40
Art. 77 – Società di capitale ” 40
Art. 78 – Affidamento mediante concessione a terzi ” 41
Art. 79 – Nomina e revoca degli amministratori in aziende
speciali ed istituzionali ” 41

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 80 – Forme associative e di cooperazione ” 43
Art. 81 – Convenzioni ” 43
Art. 82 – Consorzi ” 43
Art. 83 – Accordi di programma ” 43

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’

Art. 84 – Finanza comunale ” 45
Art. 85 – Collegio dei revisori dei conti ” 46
Art. 86 – Controllo di gestione ” 46

TITOLO VIII – SPESE ELETTORALI

Art. 87 – Pubblicità delle spese elettorali ” 47

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 – Limiti all’autonomia statutaria e adeguamento dello
Statuto ” 48
Art. 89 – Pubblicità dello Statuto ” 48
Art. 90 – Entrata in vigore ” 48

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità e obiettivi dell’azione comunale)

1. Il Comune di Villafranca di Verona è Ente Locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Veneto, e nel rispetto delle norme del presente Statuto ai sensi del decreto legislativo 18/agosto/2000, n.267 e tenendo conto anche delle direttive della Comunità Europea.

2. Il Comune si identifica nei valori della cultura, della religione, della tradizione, della lingua, del patrimonio storico e artistico, delle attività sociali, educative e del lavoro, che hanno le loro radici nelle proprie tradizioni e nella propria storia. Partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni, con la Provincia e con la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali quale primo strumento di democrazia e di promozione sociale.

3. Il Comune è’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria.

6. Il Comune è al servizio del cittadino e ne tutela i diritti; agisce nel rispetto degli ideali della solidarietà, dell’uguaglianza, della giustizia, della libertà, della pace e si ispira ai principi della partecipazione, della trasparenza, dell’efficienza, della efficacia e dell’economicità.

7. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne favorisce lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte con forme stabilite nello Statuto e nei regolamenti.

8. Il Comune riconosce nella famiglia un valore ed una risorsa fondamentali per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione.

9. I servizi comunali sono espletati nel rispetto dei diritti di ogni cittadino.

10. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale e attua l’assistenza sociale con l’obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico, che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione e garantisce a ciascuno il libero sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita della comunità. Promuove lo sviluppo di una cultura di pace, si adopera per favorire l’integrazione fra i popoli e attua politiche di integrazione degli immigrati.

11.Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, il suo patrimonio artistico, storico e archeologico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come fondamento della propria azione amministrativa garantendone il godimento da parte della collettività.

12. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni e attribuisce particolare rilievo alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale.

13 Il Comune riconosce come uno degli strumenti essenziali per la crescita del cittadino del domani l’impegno formativo della famiglia, della scuola e delle associazioni di tipo educativo e formativo presenti sul territorio.

14. Il Comune, secondo i principi e con le modalità prevista dalla legislazione vigente, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Favorisce tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, la presenza di uomini e donne nella Giunta, negli altri organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

15. Il Comune riconosce il valore sociale, educativo e culturale dello sport. Favorisce la promozione sportiva a tutti i livelli in collaborazione con le scuole, le associazioni e i gruppi esistenti nel territorio.

16. Il Comune promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, nel rispetto e qualità della vita. Pone particolare attenzione ai piani per l’edilizia economica popolare e alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione all’interno dei nuclei abitati, del centro storico e delle corti agricole.

17. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive e professionali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, l’associazionismo e forme di cooperazione. Riconosce l’importanza della formazione scolastica quale strumento di crescita economica sociale della comunità.

18. Il Comune si impegna per uno sviluppo della collaborazione sovracomunale in particolare nella salvaguardia ambientale, nel consorzio di fognature e depurazione, nel consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella gestione dei servizi informativi, nel sistema bibliotecario. Si favoriscono nuove forme di collaborazione in altri settori con convenzioni o accordi di programma tra Enti, aperti al contributo di privati.

19.Il Comune pone particolare attenzione al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, anche con una politica di integrazione tra le comunità.

20.Il Comune realizza le proprie finalità in forma diretta o in convenzione con enti, associazioni e gruppi organizzati presenti nel territorio. Adotta il metodo e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione. Assicura la legittima partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente. Riconosce che presupposto per la partecipazione è l’informazione, ed il confronto sui programmi e a tal fine predispone strumenti idonei.

21. Il Comune individua e promuove tutte le misure idonee ad incentivare l’interesse dei minori nei riguardi dell’attività amministrativa del Comune stesso, anche istituendo il Consiglio Comunale dei ragazzi, attraverso l’approvazione di apposito regolamento.

22. Il Comune, nell’ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea dell’autonomia locale ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, legami con esse di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

23. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.2
(Attuazione del principio di sussidiarietà nell’ambito del Comune)

1.Il Comune attua il principio di sussidiarietà delegando, dove possibile, l’esercizio delle proprie funzioni ai cittadini e alle loro formazioni sociali.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale. A tale fine presentano all’amministrazione comunale, con le modalità stabilite da apposito regolamento, proposte progettuali per l’esercizio di dette attività e l’effettuazione di iniziative specifiche.

Art. 3
(Elementi costitutivi del Comune)

1. Il Comune di Villafranca di Verona è costituito dalla comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo e delle frazioni di Alpo, Caluri, Dossobuono, Pizzoletta, Quaderni, Rizza e Rosegaferro.

2. Il capoluogo e la sede degli organi di governo comunali sono siti a Villafranca.

3. Possono essere istituiti nelle frazioni uffici comunali.

4. Lo stemma del Comune di Villafranca di Verona a forma scudata è rappresentato da un castello con tre torri, merlate alla “ghibellina”, la torre in mezzo più alta, aperto e finestrato di nero, su fondo partito, a sinistra guardando d’azzurro e di ocra naturale chiarissimo a destra, sovrastato da corona turrita. Il tutto è bordato da un fregio dorato.

5. Il gonfalone del Comune di Villafranca di Verona è costituito da un drappo in seta bicolore, a sinistra guardando d’azzurro e d’ocra naturale chiarissimo a destra, avente le misure di cm.103 di larghezza e di cm. 105 di altezza, con quattro frange rettangolari di lunghezza cm.74 e di larghezza cm. 25 ciascuna, alternativamente, di colore d’azzurro e di ocra naturale chiarissimo. Al centro nel gonfalone è riportato lo stemma descritto al comma precedente. L’intero gonfalone è bordato da un fregio dorato.

6. L’uso dei simboli del Comune è disciplinato dal regolamento.

Art. 4
(Metodo di governo)

1. Il Comune assume quale metodo di governo quello della pianificazione, della programmazione e del controllo della gestione.

2. Il Consiglio, previa responsabile e attenta rilevazione degli interessi e dei bisogni della collettività, determina gli obiettivi da raggiungere, ne forma programmi sia pluriennali che annuali, tenendo conto degli aspetti di interdipendenza dei vari obiettivi e delle risorse finanziarie disponibili.

3. La Giunta programma le operazioni da compiere per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e attua i programmi e le priorità deliberati dal Consiglio mediante progetti esecutivi, coordinando e destinando ai vari progetti i mezzi finanziari disponibili.

4. I Dirigenti eseguono tutte le azioni di gestione necessarie alla concreta attuazione dei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e giusto procedimento.

Art. 5
(Statuto comunale)

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e tutti gli altri atti degli organi comunali.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di esame e di studio ad opera di apposita commissione consiliare.

4. Lo Statuto e le relative modificazioni ed integrazioni sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazione complessiva finale.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 6
(Regolamenti)

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie che riguardano le funzioni proprie e quelle delegate.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge, dall’eventuale normativa di delega e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4. I regolamenti, oltre ad essere pubblicati all’Albo Pretorio, vengono portati a conoscenza della popolazione attraverso mezzi di informazione ritenuti idonei dall’organo deliberante.

5. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell’esame dell’Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all’48, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei medesimi regolamenti

Art. 7
(Albo Pretorio)

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2. Il Segretario Generale o dipendente del Comune da lui delegato è responsabile della pubblicazione.

3. Un’apposita sezione dell’Albo Pretorio è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

4. Qualora la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, nell’Albo Pretorio viene affisso il solo avviso di pubblicazione e deposito dell’atto, con l’indicazione dell’organo che l’ha emanato, dell’oggetto, della data, del numero e dell’ufficio presso il quale l’atto è integralmente consultabile.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8
(Principio di partecipazione popolare)

1.Il Comune favorisce l’esercizio del diritto di concorrere alla determinazione, all’attuazione e al controllo dell’attività amministrativa, in conformità con le disposizioni contenute nella normativa vigente, nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.

Art. 9
(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di un provvedimento motivato che ne vieti l’esibizione.
2. Salvo i casi rientranti nel primo comma, non può essere vietata l’esibizione degli atti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti, nonché dei provvedimenti riguardanti sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati e, in generale di tutti gli atti oggetto di pubblicazione all’albo pretorio.

3. Sono assicurate forme di partecipazione al procedimento amministrativo mediante notifica, indicazione del responsabile del procedimento, delle fasi procedurali e dei tempi di esecuzione, consultazione e rilascio di copie di documenti, osservazioni, contraddittorio.

4. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti non vincolati e non urgenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente e formalmente comunicazione ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento, assistiti, ove lo ritengano opportuno, da un loro legale o persona di fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l’accesso a tutti gli atti del procedimento. Su richiesta dell’interessato, sono rilasciate copie od estratti informali di documenti.

5. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall’interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile del procedimento.

6. Le associazioni e gli organismi di partecipazione iscritte in apposito albo hanno facoltà di intervenire nel procedimento secondo le modalità previste nell’apposito regolamento comunale.

7. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, salvo l’adempimento previsto dal comma 4 dell’art. 24 della legge 241/90.

Art.10
(Diritto all’informazione ed all’accesso)

1.Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto all’informazione ed all’accesso, in relazione ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Comune medesimo, in conformità a vigenti principi generali del diritto.

2. L’informazione può anche avvenire con manifesti, bollettini informativi, pubblici dibattiti, strumenti informatici, pubblicazioni periodiche e altri mezzi.

3. Le informazioni sull’organizzazione interna del Comune, sui compiti e funzioni ovvero sulla ubicazione ed orari degli uffici, nonché sulle funzioni di altri enti ed uffici pubblici dipendenti dal Comune medesimo, sono fornite prescindendo da qualsiasi formalità.

4. Si prescinde, altresì, da qualsiasi formalità per le richieste di consultazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

Art.11
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1.Il diritto all’informazione viene garantito, oltre che con l’accesso ai documenti, con l’istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

2. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico fornisce le informazioni inerenti all’attività amministrativa; riceve le istanze dei cittadini e gli eventuali reclami. L’Ufficio fornisce altresì le informazioni necessarie per usufruire dei servizi comunali e per avviare i procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione Comunale.

3. Qualora l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico non possa fornire i dati richiesti, provvede ad indirizzare i richiedenti presso gli uffici competenti.

Art.12
(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dall’Amministrazione Comunale, dalle commissioni consiliari, dalle consulte e su richiesta delle associazioni stesse, secondo modalità che saranno fissate dal regolamento.

3. Il Comune prevede la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l’accesso alle strutture e ai servizi e garantisce il diritto di informazione e l’accesso agli atti. A tal fine riconosce inoltre alle associazioni iscritte all’Albo comunale il diritto a ricevere, previa richiesta, copia delle convocazioni del Consiglio Comunale in cui sono in discussione argomenti attinenti l’attività dell’associazione. Analogamente verranno trasmesse, previa richiesta, copie delle relative deliberazioni assunte in Consiglio Comunale. Inoltre riceveranno presso la loro sede le pubblicazioni periodiche del Comune e tutte le altre informazioni divulgate.

4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo, del tempo libero, professionale e produttivo, che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione, senza scopo di lucro.

5. Il Consiglio Comunale ai fini sopraindicati stabilisce che le associazioni che abbiano i requisiti di cui al presente articolo e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali su base democratica e operino nel rispetto di regolamenti comunali, siano iscritte nell’apposito albo delle associazioni inerente il settore di cui si occupano. La delibera che istituisce ciascun albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta e stabilire i criteri minimi per l’iscrizione, tenuto conto dell’effettiva rappresentatività sul territorio.

6. Il Comune agevola gli organismi associativi iscritti all’albo comunale con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

7. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all’albo comunale apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

8. L’Amministrazione comunale indice due consultazioni annuali ordinarie delle associazioni iscritte all’albo comunale, e precisamente entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno per verificare lo stato d’attuazione del programma e per trarre pareri, suggerimenti e indicazioni per l’attività futura.

Art. 13
(Consultazione della popolazione del Comune)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale l’Amministrazione può consultare la popolazione mediante assemblee generali, di quartiere o di frazione, di categorie o gruppi sociali, nel corso delle quali sono esaminate proposte di programmi, progetti, deliberazioni, e altre iniziative di interesse generale e specifico per la comunità locale.

2. L’Amministrazione Comunale indice assemblee con la popolazione almeno una volta all’anno, di norma prima dell’approvazione del bilancio di previsione, secondo modalità previste in regolamento.

3. Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, o gruppi sociali della comunità locale, non possono aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali comunali e avvengono mediante:
a) assemblee pubbliche, convocate in data e luogo istituzionale dei quali deve essere dato tempestivo avviso con precisazione dello specifico oggetto in discussione;
b) sondaggi effettuati anche per mezzo di questionari inviati alle famiglie, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente.

4..La consultazione è indetta dal Sindaco.

5. Partecipano alla consultazione i residenti maggiori di anni sedici.

6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art.14
(Referendum consultivo)

1. Su iniziativa del 10 % degli aventi diritto al voto nel Comune può essere indetto referendum per verificare il parere favorevole o contrario in ordine a atti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.

2.Numero 250 elettori proponenti devono sottoporre il quesito al Consiglio Comunale, ai fini della pronuncia di cui all’art.16, comma 1, entro 90 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti e delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, l’organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito, che dovranno essere comunicate a tutti gli organi di informazione locale.

Art.15
(Referendum propositivo)

1.Il 10% degli aventi diritto al voto nel Comune può richiedere di effettuare un referendum propositivo in ordine ad un atto di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.

2. Il quesito deve essere formulato in modo da assentire o dissentire circa un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

2.Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, i competenti organi del Comune adottano specifico provvedimento sul medesimo oggetto, il referendum è precluso.

4. Se la proposta sottoposta a referendum ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi gli organi del Comune sono tenuti ad adottare l’atto entro 60 gg. dalla proclamazione dell’esito della consultazione popolare.

Art.16
(Ulteriore disciplina del referendum)

1. Prima della raccolta delle firme i cittadini proponenti devono sottoporre la dicitura del quesito referendario al Consiglio Comunale, che valuta l’ammissibilità e la chiarezza del quesito.

2. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni inerenti le seguenti materie:
a) tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
c) acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
d) elezioni, nomine, revoche o decadenze ed, in genere, atti riguardanti persone;
e) bilanci;
f ) espropriazioni per pubblica utilità;
g) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

3.Il referendum è valido se partecipa al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se si raggiunge il 50% più uno dei voti validamente espressi.

4. Apposito regolamento comunale determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengono proposti più referendum, questi sono celebrati in un’unica tornata elettorale.

5. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum su medesimo o analogo oggetto.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.17
(Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale)

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l’assistenza di un legale. Nell’ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l’intervento, ha il dovere di motivare la decisione.
3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 349/1986, la Giunta valuta se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio ed autorizza il Sindaco a provvedere con l’assistenza di un legale. Nell’ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l’intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

Art.18
(Rete telematica)

1.È istituita la rete telematica di interconnessione tra Comune e cittadinanza.

2. Per la fruizione delle informazioni e dei servizi telematici sono introdotti:
a) il protocollo informatico;
b) la gestione documentale;94
c) la firma digitale;
d) la posta elettronica certificata.

Art.19
(Organismi di partecipazione)

1. Il Comune riconosce alle assemblee e/o ai comitati direttivi dei consigli di quartiere o di frazione, istituiti ai sensi dell’art.20, la possibilità di partecipare alla gestione della cosa pubblica attraverso l’indicazione delle priorità di attuazione degli interventi previsti nel programma degli investimenti definito dall’Amministrazione Comunale, secondo la disciplina posta con apposito regolamento.

Art 20
(Istituzione consigli di quartiere e di frazione)

1. Il Comune istituisce assemblee e/o consigli di quartiere e di frazione con funzioni di consultazione e di proposta sulle principali scelte amministrative.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della loro competenza consultiva e propositiva definita dal regolamento.

3. Il Comune può consultare tali organismi per chiedere un parere su provvedimenti di particolare rilevanza, anche fuori dalle competenze definite dal regolamento, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.

4. La elezione degli organismi di partecipazione avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 21
(Istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli od associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di soggetti singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza o petizione il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

4.Le istanze, petizioni e proposte disciplinate dal presente articolo sono quelle finalizzate alla tutela di interessi collettivi della popolazione o di una significativa parte della stessa che richiedono valutazioni o scelte politiche aventi carattere generale.

5.E’, altresì, consentito a singoli cittadini la facoltà di rivolgere, durante le sedute consiliari, richieste di informazioni su materie e questioni di rilevante interesse per la comunità locale, previa iscrizione delle stesse all’ordine del giorno delle sedute nel corso delle quali verrà fornita risposta da parte degli amministratori comunali, in conformità alla disciplina dettata da apposito regolamento.

Art.22
(Difensore Civico)

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico avente la funzione essenziale di vigilare sull’imparzialità, la tempestività e la correttezza dell’azione amministrativa del Comune a tutela dei cittadini ed in attuazione delle leggi e regolamenti vigenti. Il Difensore Civico gode di piena autonomia dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all’osservanza dell’ordinamento.
2. Il Difensore Civico deve essere una personalità di riconosciuto prestigio morale e professionale, ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l’elezione a consigliere comunale.
3. Il Difensore Civico è eletto a scrutino segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco. Ove nessun candidato raggiunga la predetta maggioranza in sede di primo scrutinio, si provvede nella stessa seduta a successive votazioni, e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Difensore Civico resta in carica per 5 anni e non è rieleggibile. Esercita le sue funzioni fino all’elezione del suo successore.
5. Le procedure per la presentazione delle candidature, per la verifica della regolarità delle istanze pervenute e per l’elezione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Il regolamento definisce altresì il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Difensore Civico, salvo che venga definita la costituzione dell’ufficio unico del difensore civico con altri enti associati, nel qual caso si applica il terzo comma dell’art.24.

Art.23
(Modalità di esercizio delle funzioni del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico informa il Sindaco, il Direttore Generale, se nominato, od il Segretario comunale delle disfunzioni riscontrate nell’organizzazione che arrecano danno all’esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.

2. Il Difensore Civico informa periodicamente il Presidente del Consiglio Comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente valuta se sussistono motivi per l’espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.

3. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale sull’attività svolta, che viene dal Presidente trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.

4. Il Difensore Civico può essere sentito dal Consiglio o dalle commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell’interesse dell’ente.

5. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art.24
(Organizzazione dell’ufficio del Difensore Civico)

1. Per l’espletamento dei compiti del Difensore Civico è assicurata dal Comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguate.
2. Il Comune per rafforzare il servizio di difesa civica e contenere i costi economici dello stesso può stipulare una convenzione con altri Comuni per costituire un ufficio unico del Difensore Civico che viene eletto, seppure disgiuntamente, da tutti i Comuni associati.
3. La convenzione di cui al comma precedente disciplina tutti gli aspetti organizzativi, di personale, di attrezzature e servizi economici, stabilisce il compenso del Difensore Civico e ne regolamenta il trattamento di missione e le spese di viaggio.
4. Il Consiglio Comunale può, anche, deliberare che il Difensore Civico svolga le sue funzioni a favore di altri enti locali territoriali, singoli o associati, che ne facciano richiesta. In tal caso, una specifica convenzione disciplina gli oneri a carico dei predetti enti e le modalità organizzative.

Art.25
(Ambito di attività del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico assiste i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti ed ai comportamenti:
degli organi e degli uffici del Comune;
delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali;
dei soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 26
(Organi)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze, e le responsabilità proprie rispetto a quelle dei dirigenti.

IL CONSIGLIO

Art. 27
(Elezione, composizione e durata)

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 28
(Funzioni del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché le attribuzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 29
(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal consigliere anziano, per la trattazione dei seguenti argomenti:
a) convalida degli eletti con l’eventuale surrogazione dei consiglieri non convalidati o cessati dalla carica prima della convalida;
b) nomina del Presidente e di due Vice-Presidenti del Consiglio Comunale, di cui uno designato dalle minoranze;
c) giuramento del Sindaco;
d) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
e) eventuale convalida degli eletti che subentrano ai consiglieri nominati assessori dal Sindaco;
f) nomina della commissione elettorale comunale;
g) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del Sindaco.”

3. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda preventivamente con il Sindaco la data e l’ordine del giorno delle sedute consiliari.

4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste.

5. I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.

Art. 30
(Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente)

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, mediante proprio atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro centocinquanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione in Consiglio Comunale.

3. Le linee programmatiche presentate dal Sindaco possono essere, oggetto di discussione nel corso della seduta del Consiglio, ma non richiedono apposita votazione.

4. Il documento contenente le linee programmatiche costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e di riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 31
(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni sottoposte all’esame del Consiglio Comunale;
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2) Le richieste di cui alla lettera c) del precedente comma devono essere evase immediatamente, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.

3. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio.

4. Non è consentito ai consiglieri l’uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall’espletamento del loro mandato.

5. I consiglieri comunali, nell’esercizio delle loro funzioni sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

6. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario Generale.

7. Il regolamento disciplina forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

8. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle attività consiliari. Tale gettone potrà essere, a richiesta, trasformato (anche per il solo 50 per cento) in indennità di funzione, purché tale trasformazione non comporti oneri finanziari aggiuntivi per il comune.

Art. 32
(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento e dal presente statuto.

4. Le assenze dovranno essere giustificate in uno dei seguenti modi:
a) mediante comunicazione preventiva alla segreteria,
b) mediante comunicazione, anche verbale, da parte di un componente del gruppo di appartenenza, al Presidente, che riferirà in consiglio i motivi dell’assenza,
c) mediante comunicazione successiva alla segreteria, entro tre giorni dalla seduta.

5. Le comunicazioni di cui ai punti a) e c) del precedente comma dovranno essere scritte e motivate.

6) L’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere può avvenire a seguito di circostanziata istanza di un qualunque elettore del Comune.

7) La comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata in forma amministrativa al consigliere interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica.

8) La proposta di decadenza è sottoposta all’esame del Consiglio entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

9) La deliberazione di decadenza è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, calcolando anche il Sindaco.

10) Copia per estratto della deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni dall’adozione.

11) Ogni consigliere comunale è tenuto a rendere nota la situazione patrimoniale, di reddito e le partecipazioni finanziarie personali. L’apposita documentazione deve essere depositata entro il 30 novembre di ogni anno presso l’ufficio del Segretario Generale, anche mediante presentazione di copia della dichiarazione dei redditi. Il Segretario Generale curerà la pubblicazione all’albo pretorio di apposito avviso dell’avvenuto deposito della documentazione ricevuta, per la durata di 30 giorni, in conformità a quanto previsto dall’art.7, quarto comma.

12) Ai consiglieri che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 11 del presente articolo è inibita la possibilità di rappresentare il Comune in occasione di manifestazioni ufficiali.

Art. 33
(Prerogative delle minoranze consiliari)

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l’attribuzione della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art. 34
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) il numero di componenti necessario per rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione, attenendosi alle indicazioni contenute nell’articolo seguente;
e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l’istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l’organizzazione.

6. Il regolamento assicura al Consiglio una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d’impiego.

7. Il regolamento assicura le risorse ed i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 35
(Adunanze del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri (compreso il Sindaco) assegnati al Consiglio.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare in tal caso il Sindaco.

4. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza richiedono in seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 36
(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti le persone, nonché altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento delle votazioni palesi e segrete.

Art. 37
(Svolgimento dei lavori consiliari)

1. Il Presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari.

3. I tempi per la discussione e votazioni relative al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo ed all’esame dei documenti e delle relazioni ad essi allegate, possono essere contingentati, anche al fine di assicurare il rispetto di scadenze di legge, secondo la disciplina posta col regolamento del Consiglio Comunale

Art. 38
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con le stesse modalità vengono eletti i due Vice-Presidenti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente preventivamente designato dal Presidente medesimo.

3. Non può essere eletto presidente o vicepresidente il Sindaco.

4. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente, che di entrambi i Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono assunte dal consigliere anziano.

5. Il regolamento disciplina la figura del consigliere anziano competente a presiedere il Consiglio nel caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti.

6. Il Presidente del Consiglio può essere revocato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in caso di cattivo esercizio della funzione oppure ove sia venuto ripetutamente meno ai doveri indicati all’art.39, secondo comma.

Art. 39
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal regolamento:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne dirige i lavori;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 40
(Gruppi consiliari – capigruppo)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.

2. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza, e aderire ad altro gruppo o fare gruppo a sé.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.

4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

Art. 41
(Commissione di indagine)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell’indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari, con funzioni di Presidente.

Art. 42
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materia o speciali e può istituire commissioni temporanee per specifiche attività nel rispetto del criterio di proporzionalità.

2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive; in particolare sulla proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.

3. La composizione delle commissioni, la nomina del Presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 43
(Consulte)

1. Il Consiglio Comunale istituisce consulte permanenti per i gruppi di materie:
a) socio assistenziale;
b) ambiente e territorio;
c) economia e lavoro;
d) sport e tempo libero;
e) pari opportunità;
f) politiche giovanili;
g) lavori pubblici;
h) diverse abilità:
i) famiglia.

2. Le consulte saranno nominate secondo il regolamento e dovranno essere composte per almeno il cinquanta per cento da membri eletti da gruppi, associazioni, sindacati, categorie interessati per settore.

Art. 44
(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.

2. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull’attività svolta.

3. Nei confronti dei rappresentanti del Consiglio può essere decisa, dai gruppi consiliari che hanno proposto il rappresentante stesso, una mozione di sfiducia. In caso di approvazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, di tale mozione, i rappresentanti del Consiglio cessano dalla carica e si provvede nella stessa seduta alla loro sostituzione.

LA GIUNTA

Art. 45
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, determinato dal Sindaco, entro il numero massimo previsto dalla legge. La nomina degli assessori ad opera del Sindaco è disposta in tempo utile per darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco.

3. I decreti di nomina devono riportare la firma di accettazione dei designati e devono essere depositati presso la segreteria comunale.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

6. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 46
(Competenze della Giunta)

1. La Giunta Comunale è organo di collaborazione con il Sindaco nell’Amministrazione dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che le sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2.La Giunta compie, altresì, tutti gli atti di Amministrazione, esclusi quelli che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, che la legge o il regolamento non attribuiscano alla responsabilità del Sindaco e a quella del Segretario, del Direttore Generale o dei Dirigenti, fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 47
(Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli assessori.

2. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.

4. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa Giunta.

5. Il Segretario, il Direttore Generale, i Dirigenti o i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al Segretario, che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza, nonché tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

Art. 48
(Dimissioni e decadenza)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. In caso di dimissioni del Sindaco, il Consiglio Comunale viene sciolto, la Giunta decade, mentre viene nominato un commissario per la reggenza dell’ente.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

5. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

6. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

7. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 49
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Generale, è trasmessa personalmente ad ogni Consigliere e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. La mozione approvata dal Consiglio Comunale comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi di legge

Art. 50
(Assessori)

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

2. I consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all’atto dell’accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio Comunale, subentrano i primi non eletti.

3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Gli assessori competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Gli assessori devono altresì, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.

6. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

7. Ogni assessore comunale è tenuto a rendere nota la situazione patrimoniale, di reddito e le partecipazioni finanziarie personali. L’apposita documentazione deve essere depositata entro il 30 novembre di ogni anno presso l’ufficio del Segretario Generale, anche mediante presentazione di copia della dichiarazione dei redditi. Il Segretario Generale curerà la pubblicazione all’albo pretorio di apposito avviso dell’avvenuto deposito della documentazione ricevuta, per la durata di 30 giorni, in conformità a quanto previsto dall’art.7, quarto comma.

8. Agli assessori che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 7 è inibita la possibilità di rappresentare il Comune in occasione di manifestazioni ufficiali.

Art. 51
(Attribuzioni degli Assessori – Deleghe ed incarichi)

1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può incaricare gli assessori a svolgere attività di esame, studio, supervisione in determinate materie o settori di intervento, allo scopo di dare impulso e di formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta. Nelle stesse materie e settori l’assessore svolge funzioni di indirizzo e di controllo, al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.

3. Gli assessori collaborano con il Sindaco all’elaborazione delle risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze formulate dai consiglieri.

4. Il Sindaco può altresì incaricare gli assessori a partecipare alle riunioni degli organismi di cui il Comune fa parte ed a tenere i rapporti con gli altri enti e le formazioni associative e le varie realtà esistenti sul territorio.

5. Agli assessori non può essere delegata attività di adozione di atti con rilevanza esterna, né possono avere dette attribuzioni, non avendo natura di organi monocratici.

6. Nell’esercizio delle deleghe e degli incarichi ad essi conferiti, gli assessori devono improntare la loro azione al rispetto della distinzione tra le funzioni di indirizzo degli organi di governo e quelle gestionali di competenza dei dirigenti.

Art. 52
(Revoca degli assessori)

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è motivata, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

IL SINDACO

Art. 53
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la comunità.

Art. 54
(Attribuzioni)

1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale del Comune, anche in giudizio, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto attribuiscano detta rappresentanza ai dirigenti.
b) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno;
d) nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, può attribuire incarichi a tempo determinato e fuori dalla dotazione organica, per dirigenti e le alte specializzazioni, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
e) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune c/o Enti, Aziende ed Istituzioni;
f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo direttive al Segretario;
g) indice quando competente la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti ai sensi dell’art.11 della legge 241/1990;
h) coordina ed organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
i) in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
j) firma gli atti amministrativi esterni caratterizzati da discrezionalità politica e quelli che presuppongono la rappresentanza generale del Comune;
k) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;
l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

2. Nelle materie previste dall’art.54, comma 1, del d. lgs. n.267/2000 il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo a livello di frazione. Il Sindaco può, altresì, assegnare a singoli consiglieri comunali, con finalità consultive e/o propositive, compiti di studio e/o approfondimento di determinate materie o affari di propria competenza. Può, inoltre, incaricare singoli consiglieri per la partecipazione a manifestazioni pubbliche in rappresentanza del Comune.

Art. 55
(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco con funzioni di sostituto, in caso di assenza, di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso fino alla nomina del nuovo sindaco.

Art. 56
(Cessazione dalla carica di Sindaco)

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco si considerano presentate al Consiglio con la ricezione delle stesse da parte del Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa immediatamente con comunicazione scritta tutti i consiglieri in carica.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario Generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario in attesa di nuove elezioni.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57
(Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed obblighi di astensione)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità ed incompatibilità, di cui agli articoli 60 e seguenti del d. lgs. n.267/2000, gli incarichi e le funzioni conferite in ragione del mandato elettivo ad amministratori del Comune, consentiti da norme di legge.

2. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 58
(Nomine)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine a votazione segreta e a maggioranza relativa dei votanti.

3. Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo quanto previsto da altre norme speciali.

4. Il Consiglio Comunale può revocare con deliberazione motivata i propri rappresentanti nominati o designati nei vari Enti.

5. I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull’attività svolta.

Art. 59
(Rappresentanza giudiziale e stragiudiziale)

1. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale compete ai seguenti organi:
Sindaco: per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi di governo e in ogni ipotesi in cui venga in questione il prestigio e il buon nome dell’ente e dei relativi organi, ed in ogni altra ipotesi in cui lo ritenga necessario nell’interesse generale dell’Ente.
Dirigente, Segretario Generale e Direttore Generale competenti per materia: per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti gestionali.

2. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale esercitata dagli organi indicati nel primo comma, previa tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale ai fini dell’adozione di eventuale atto di indirizzo, comprende i poteri di:
a)promuovere e resistere alle liti in tutte le sedi o rinunciare a liti in corso;
b)conciliare o transigere.

3. L’esercizio della rappresentanza legale per promuovere e resistere alle liti è valida ed efficace con la firma, da parte dell’organo competente ai sensi del primo comma, della procura al legale o al soggetto incaricato a presentare e difendere le ragioni del Comune o, nei casi in cui non sia richiesto il patrocinio, con la firma degli atti del giudizio da parte del medesimo organo.

4. Qualora la costituzione o la resistenza in giudizio richiedano l’assistenza di un legale e/o di altro soggetto, l’organo competente adotta preventivamente un atto che incarica il legale e/o il soggetto scelto per la difesa delle ragioni dell’ente, disponendo anche in ordine alla relativa spesa. Parimenti, nei casi di rinuncia a liti in corso, di conciliazione o di transazione va preventivamente adottato dall’organo competente un atto che definisca gli eventuali oneri finanziari connessi a tali scelte, impegnando la relativa spesa.

5. Spetta alla Giunta Comunale decidere in ordine alla costituzione di parte civile del Comune in processi penali, ed in ordine ad altre fattispecie non disciplinate nei commi precedenti.

TITOLO IV

L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 60
(Principi e criteri direttivi)

1.Gli uffici sono organizzati per aree.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è oggetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale, esercitate esclusivamente mediante la formulazione dei criteri generali di cui all’art.48, terzo comma, del d. lgs. 267/2000.

3. Il Sindaco emana ai dirigenti le direttive e gli indirizzi nelle materie di competenza del Comune. Esercita, inoltre, in via esclusiva, l’attività di indirizzo in relazione al sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione.

Art. 61
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni ed i compiti attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, in particolare, svolge opera di consulenza all’interno dell’amministrazione, in stretto collegamento con il Sindaco, la Giunta ed il Direttore Generale, ove nominato, al fine di assicurare la correttezza e l’imparzialità dell’attività amministrativa dell’Ente ed il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza. Il Segretario Generale esercita le funzioni specificate nell’ordinamento degli uffici e servizi.

2.Al fine di assicurare la funzionalità del segretariato generale, il Segretario Generale, con propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata da personale dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.

Art. 62
(Direttore Generale)

1.Il Direttore Generale ha il compito di realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende all’attività gestionale dell’Ente e garantisce il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le specifiche competenze articolate nell’ordinamento degli uffici e servizi. In caso di assenza o impedimento dei Dirigenti, può sostituirsi ad essi nell’adozione di singoli atti e provvedimenti, e può avocare a sé atti e provvedimenti di competenza dei Dirigenti o dei responsabili degli uffici e servizi, con idonea motivazione e per ragioni specificatamente indicate nell’atto di avocazione, dandone senza indugio comunicazione al Sindaco.

3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate dal Sindaco al Segretario Generale, oltre che ad un soggetto estraneo all’Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. La durata dell’incarico non può oltrepassare quella del mandato elettivo dello stesso Sindaco.

4. Il Direttore Generale è scelto tra persone di comprovata competenza professionale in relazione alla idoneità a garantire la più efficace attuazione del programma di governo dell’Ente.

5. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

6. I rapporti tra Direttore Generale, se individuato in un soggetto esterno, e Segretario Generale sono disciplinati dal Sindaco all’atto della nomina del primo, fermo restando che il Segretario Generale non risponde, nell’esercizio delle proprie funzioni, al Direttore Generale.

7. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle competenze del Direttore Generale, il medesimo, con propria determinazione, costituisce una struttura di collaborazione formata da personale dell’Ente e posta alle sue dirette dipendenze.

Art. 63
(Il Vice Segretario Generale)

1. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario Generale, lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto nei casi di vacanza, assenza o impedimento, anche temporanei.

Art. 64
(La dirigenza)

1. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. I rapporti tra i dirigenti e gli organi di governo dell’Amministrazione sono improntati al principio della leale collaborazione. In particolare, i Dirigenti sono tenuti a dare attuazione alle direttive ricevute, ad informare tempestivamente gli organi di indirizzo sull’attività e gli atti di propria competenza, ad avanzare proposte, in particolare di accrescimento delle funzionalità della struttura ovvero miglioramenti di progetti affidati, ed a predisporre gli atti di competenza degli organi di governo.

2. Ai Dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo

3. Gli organi di governo dell’Ente non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti od atti di competenza dei Dirigenti.

4. Le disposizioni statutarie e regolamentari che conferiscono ad organi di governo dell’Ente l’esercizio della gestione e l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo diversa disposizione legislativa.

5.In caso di dubbio circa la riconducibilità di una materia oggetto dell’attività amministrativa all’ambito della gestione ovvero a quello dell’indirizzo, ai fini della individuazione della competenza ad adottare i relativi atti o provvedimenti, la questione, istruita dal dirigente interessato, viene sottoposta al vaglio del Segretario Generale il quale, nella persistenza del dubbio, la sottopone all’esame di una riunione congiunta di dirigenti e Giunta.

Art. 65
(Incarichi dirigenziali)

1. La determinazione del Sindaco di conferimento o revoca degli incarichi dirigenziali è adottata sentita la Giunta e il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale.

2. Il conferimento a tempo determinato è disposto sulla base della valutazione, anche disgiunta, dei seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
b) risultati conseguiti in precedenza;
c) esperienze amministrative e professionali acquisite;
d) competenza professionale e qualificazione culturale in relazione all’incarico da ricoprire;
e) comunicazione adeguata anche con l’utenza.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono revocati anticipatamente alla loro scadenza nei seguenti casi:
a) inosservanza delle direttive generali di indirizzo degli organi di governo;
b) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati al Dirigente dal Piano Esecutivo di Gestione;
c) risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione;
d) motivate ragioni organizzative e produttive, anche derivanti dal riassetto organizzativo dell’Ente.

4. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 comporta per il Dirigente interessato la revoca dell’incarico e la destinazione ad altro incarico, anche di valenza economica inferiore. Ove tali ipotesi rivestano carattere di particolare gravità, od in caso di ripetuta valutazione negativa, al dirigente interessato, previa contestazione e contraddittorio, è revocato l’incarico. Nei casi di maggiore gravità, l’Ente può recedere dal rapporto di lavoro, ai sensi della disciplina civilistica e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

5. Il regolamento degli uffici e dei servizi definisce ulteriori modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali.

6. La graduazione del valore economico degli incarichi dirigenziali di posizione è determinata con deliberazione della Giunta comunale. Tale sistema di graduazione, è formulato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel tempo vigente.

7. I Dirigenti, con atto scritto e motivato, possono delegare, per un periodo di tempo predeterminato, ai dipendenti della categoria D, l’esercizio di specifiche competenze gestionali. Detta facoltà è consentita anche per i casi di assenza o impedimento del Dirigente aventi una durata continuativa non superiore a trenta giorni.

8. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livello dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale, possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato.

Art. 66
(Conferenza dei Dirigenti)

1. La conferenza dei Dirigenti è organo di coordinamento gestionale, composta dal Direttore Generale, ove nominato, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dai Dirigenti. E’ presieduta dal Direttore Generale, ove nominato, e in caso di mancata istituzione di tale figura, dal Segretario Generale o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Segretario Generale.

Art. 67
(Presidenza dei concorsi per l’assunzione dei dirigenti)

1. La presidenza dei concorsi per l’assunzione di Dirigenti spetta al Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Segretario Generale.

Art. 68
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. La struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’attività istituzionale, si articola sulla base della disciplina dettata dall’apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.Il dimensionamento della struttura è fissato dalla dotazione organica del personale.

4.Il regolamento per l’organizzazione dei servizi e degli uffici può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità anche al di fuori della dotazione organica.

Art. 69
(Organizzazione del lavoro)

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetto-obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c)individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento, oltre che individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuoverà forme di aggiornamento professionale del personale ed indicherà nuovi strumenti e tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

Art. 70
(Copertura assicurativa e incentivi)

1. Al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai responsabili dei servizi l’Ente garantisce idonee forme assicurative per i rischi connessi all’espletamento del rapporto di lavoro; le spese per il pagamento dei premi assicurativi sono previste obbligatoriamente in bilancio nei casi previsti o ammessi dalla normativa e dai contratti vigenti.

2. In caso di trasferimento di funzioni dall’Ente (gestione diretta) ad aziende comunali o ad altri soggetti pubblici o privati, l’Ente valuta prioritariamente le richieste di mantenimento in servizio del personale soggetto al trasferimento, compatibilmente con la propria capacità finanziaria e d’organico.

3. Il personale che si distingue per assiduità, competenza e professionalità accede prioritariamente ai miglioramenti contrattuali accessori soggetti a valutazione dirigenziale

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

Art. 71
(Principi generali)

1.Il Comune nell’ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale compatibile con l’ambiente o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini e delle fasce sociali più deboli.

2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali con le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con l’approvazione di appositi regolamenti. Qualora ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, quali convenzioni od accordi di programma con altri enti.

3. Le forme di gestione dei servizi pubblici del Comune si distinguono a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica, ovvero di servizi privi di rilevanza economica

4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari, in modo da garantire i principi dell’efficienza e dell’efficacia.

5. Particolare rilevanza viene attribuita all’Associazionismo e al volontariato ed al servizio civile previsto dalle leggi dello Stato, in particolare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 72
(Servizi pubblici a rilevanza economica)

1. I servizi pubblici comunali a rilevanza economica sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui all’art.113 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni.

Art. 73
(Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, fatto salvo quanto eventualmente stabilito da leggi statali o regionali di settore:
a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non risulti opportuno procedere all’affidamento ai soggetti di seguito indicati;
b) mediante affidamento diretto a:
– istituzioni comunali;
– aziende speciali, anche consortili;
– società a capitale interamente pubblico, costituite o partecipate dal Comune, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;
c) mediante società di capitali miste senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, in conformità all’art.116 del d. lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
d) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
e) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

Art. 74
(Contratto di servizio)

1. I rapporti fra Comune e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
a) gli standard quali-quantitativi minimi del servizio;
b) le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio;
c) le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
d) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, di mancata adozione della Carta del servizio, e di mancata osservanza della stessa.

FORME DI GESTIONE

Art. 75
(Istituzione)

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Sindaco nomina, e può revocare con atto motivato, il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.

4. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione e gestione dell’Istituzione.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 76
(Azienda speciale)

1. L’Azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza non economica.

2. Lo statuto dell’azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale, tra cui il bilancio annuale, cui è allegata la relazione con la quale gli organi dell’azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell’acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell’azienda restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 77
(Società di capitali)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società di capitali con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche a partecipazione pubblica prevalente, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.

2. Nell’atto costitutivo e nello statuto della società sono specificate le forme di controllo, vigilanza e coordinamento rispetto agli indirizzi ed alle direttive dell’ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione siano approvate dal Consiglio comunale.

3. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società devono essere previsti il diritto del Comune a nominare uno o più componenti dell’organo di amministrazione ed uno o più Sindaci, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto. Lo statuto della società stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato, in ogni tempo, e senza alcuna indennità, gli amministratori da esso nominati.

4. L’atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art. 78
(Affidamento mediante concessione a terzi)

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art.71, viene disposto dal Consiglio Comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:
a) l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio erogato;
b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri enti pubblici ed ai privati;
d) la vigilanza in ordine all’espletamento del servizio;
e) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall’Amministrazione;
h) le modalità per la costruzione e l’ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell’ambito e per le finalità del servizio concesso;
i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
j) le penali per l’inosservanza degli obblighi contrattuali;
k) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione di eventuali controversie;
l) l’esercizio della facoltà di riscatto.

Art. 79
(Nomina e revoca degli amministratori in aziende speciali ed istituzionali)

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e sono scelti tra tecnici ed esperti del settore. Nei consigli di amministrazione è garantita la rappresentanza della minoranza. Nell’atto di nomina è illustrato ed allegato il curriculum professionale che viene reso pubblico.

2. Il Consiglio di Amministrazione sia dell’azienda speciale che dell’istituzione sono in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e rimane in carica sino all’effettiva sostituzione.

5.I Presidenti sono eletti dai rispettivi Consigli di Amministrazione nel loro seno. Hanno la rappresentanza dell’azienda speciale o dell’istituzione, ed in caso di necessità ed urgenza, adottano provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

6.Il Consiglio di Amministrazione sia dell’azienda speciale che dell’istituzione nomina il Direttore secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

7.Il Consiglio Comunale conferisce all’Istituzione e all’azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo modalità previste dai rispettivi statuti, approvandone la relazione programmatica, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

8.Il Sindaco può revocare tutti o parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La nomina dei nuovi componenti deve avvenire nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

9.I rappresentanti eletti sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull’attività svolta.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 80
(Forme associative e di cooperazione)

1. Il Comune, per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi, uniforma la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione con altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri enti pubblici interessati.

Art. 81
(Convenzioni)

1. Il Comune, per l’espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 82
(Consorzi)

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficacia che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.

La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente articolo.

Al consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n.267/2000, si applicano in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali dall’art. 114 del medesimo decreto legislativo e le norme dello statuto.

Art. 83
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell’accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, sostituendo se del caso i titoli abilitativi edilizi, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. L’approvazione dell’accordo di programma, in caso di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione, avviene in conformità ai commi precedenti, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere medesime, che cessa di avere efficacia se le stesse non hanno inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, dandone informazione al consiglio comunale.

7. Resta ferma la competenza degli organi collegiali del Comune in ordine alla adozione dei provvedimenti consequenziali per l’esecuzione dell’accordo di programma.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 84
(Finanza comunale)

1. L’ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse, nonché attraverso la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio.

4. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla normativa, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

6. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Difensore Civico se eletto, o in mancanza il Segretario Comunale, nei tre giorni successivi nomina un commissario, scegliendolo tra i segretari comunali e provinciali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati, commercialisti, revisori dei conti, e docenti universitari nelle materie di diritto amministrativo, affinché detto schema venga predisposto d’ufficio entro i successivi sette giorni e sottoposto per l’approvazione ad opera del Consiglio Comunale entro un termine non superiore a quindici giorni dalla predisposizione, e di tale nomina dà comunicazione al Prefetto.

7 Qualora lo schema di bilancio non venga approvato nei termini di legge dal consiglio comunale, il commissario, nominato dal Difensore Civico se eletto, o in mancanza dal Segretario Comunale, con le modalità ed i termini di cui al comma precedente, nei due giorni successivi alla nomina, invia a ciascun consigliere ed al collegio dei revisori dei conti, con lettera notificata in forma amministrativa e trasmessa per conoscenza al Prefetto, l’avviso di convocazione della seduta, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per l’approvazione del bilancio, e con l’esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell’adempimento non dovuto a cause di forza maggiore. Trascorso il termine predetto, il commissario si sostituisce al consiglio provvedendo direttamente entro i successivi cinque giorni all’approvazione del bilancio medesimo, e dandone contestuale comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio. Non si applicano i termini previsti dai regolamenti comunali per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le ordinarie procedure.

10.Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

11. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai dirigenti la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

12.L’attività economico-finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell’utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.

13.La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilità pubblica.

14.I trasferimenti erariali debbono principalmente essere utilizzati per garantire i servizi indispensabili a partire dall’assistenza ai cittadini del Comune indigenti e bisognosi.

15.Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e corrispettivi, anche in modo non generalizzato, a carico degli utenti, al fine di garantire l’equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli e collettivi.

16.Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione contabile e finanziaria del comune in conformità alla legge ed allo Statuto.

Art. 85
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle Istituzioni, presta ogni collaborazione per l’esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

2. Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta per avere informazioni e suggerimenti.

Art. 86
(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione viene effettuato al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi, obiettivi e risultati.

2.A tal fine, l’unità responsabile del controllo di gestione, con la cadenza periodica e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, comunica i risultati agli amministratori per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti per la valutazione sull’andamento della gestione.

TITOLO VIII

SPESE ELETTORALI

Art. 87
(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Contestualmente al deposito delle liste o delle candidature deve essere presentato, all’ufficio elettorale del Comune, una dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Le dichiarazioni preventive devono essere sottoscritte da tutti i candidati cui si riferiscono.

3.Le dichiarazioni preventive di spesa resteranno affisse all’albo pretorio dal giorno successivo alla loro presentazione e fino al giorno successivo a quello fissato come termine ultimo per le votazioni.

4.Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, dovrà essere presentato, all’ufficio elettorale del Comune, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, sottoscritto da tutti i candidati.

5.I rendiconti resteranno affissi all’Albo Pretorio per trenta giorni a partire dal giorno successivo alla loro presentazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88
(Limiti all’autonomia statutaria e adeguamento dello statuto)

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui al comma precedente, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti.

La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata, relativamente allo stesso soggetto, nel corso della durata in carica del Consiglio stesso. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli adeguamenti di legge.

Art. 89
(Pubblicità dello statuto)

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la Sede Comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

2. Ad ogni giovane cittadino del comune viene consegnata nel corso della scuola dell’obbligo una copia dello statuto insieme a quella della Costituzione repubblicana. Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune previo accordo con le autorità scolastiche

Art. 90
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 123 DEL 29/11/2005

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 136 DEL 14.12.2005 – SECONDA VOTAZIONE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 22/12/2005 – TERZA VOTAZIONE

PUBBLICATE ALL’ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 23 12.2005 AL 22.01.2006.

Villafranca di Verona,. 23.01.2006 IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Felice Stefani)

IN VIGORE DAL 23 GENNAIO 2006

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENEALE
Arch.tto Luciano Zanolli Dott. Felice Stefani

IL PRESIDENTE
Prof. Fortunato Perina

Una Risposta to “Statuto Comune di Villafranca”

  1. GRAZIE BEPPE! SIAMO SUL BLOG! « Grillo per Villafranca Says:

    […] E mentre noi ieri sera a Nogara urlavamo contro la casta che lascia fuori i cittadini e proponevamo bilanci e piani regolatori partecipati, referendum propositivi senza quorum, consigli comunali aperti, a Villafranca il consiglio comunale decideva di buttare fuori i cittadini da casa loro: il consigliere Lucio Cordioli (PDL), presidente della commissione statuto, ha proposto e fatto approvare la modifica dell’articolo 21 dello Statuto Comunale. […]

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